Il Direttore sanitario coadiuva il Direttore generale nell’esercizio delle sue funzioni, assume diretta responsabilità delle funzioni ad esso attribuitagli dalle leggi e dai regolamenti, con particolare riferimento all’art.3, comma 7, del D.lgs. 502/92 e s.m.i. e dall’art. 15, commi 1 e 2 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., concorrendo, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione generale.
In relazione a tale caratterizzazione del ruolo, che ne comporta il pieno coinvolgimento nell’attività della Direzione Generale, le sue funzioni sono riconducibili, in generale, a quelle di indirizzo/controllo anche per quanto concerne il rapporto con i dirigenti sanitari e il personale sanitario dell’Azienda.
Il Direttore sanitario, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, e segnatamente nell’ipotesi di vacanza dell’ufficio di Direttore generale, agisce in stretta collaborazione col Direttore amministrativo per assicurare la massima integrazione operativa fra area amministrativa e area sanitaria dell’Azienda.
Il Direttore sanitario, di propria iniziativa, o nel caso di atti delegati, su indicazione del Direttore generale, può, in qualsiasi fase del procedimento, avocare a sé la trattazione diretta di affari che rivestano particolare rilevanza nel contesto delle competenze dell’area sanitaria, adottando tutti gli atti all’uopo necessari.
Il Direttore sanitario esercita altresì:
- le competenze ad esso delegate dal Direttore generale nelle forme di cui al presente Atto e quelle riguardanti il caso di sua assenza o di impedimento per il relativo periodo;
- le competenze, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna, attribuite dalla legislazione vigente, dal presente Atto, dai Regolamenti aziendali attuativi.
Esso, inoltre, formula proposte al Direttore generale, per le parti di competenza, ai fini della elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività, nonché per la nomina e la revoca dei responsabili delle Strutture organizzative professionali e funzionali di rilevanza sanitaria, mentre per quanto concerne il personale non dirigenziale sanitario adotta, in conformità alla vigente normativa, i provvedimenti di mobilità interna tra le strutture dell’Azienda.
Il Direttore sanitario sovrintende alla direzione delle Strutture sanitarie dell’Azienda ed è responsabile del coordinamento e della funzionalità delle stesse, in conformità agli indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale.
Il Direttore sanitario concorre al governo aziendale partecipando al processo di pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell’Azienda e coadiuva il Direttore generale nella definizione e direzione del sistema di governo clinico aziendale. Lo stesso svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalle leggi e dai regolamenti aziendali attuativi.
In particolare, svolge i seguenti compiti e funzioni:
a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio non vincolante sugli atti del Direttore Generale,
per gli aspetti o le materie di propria competenza;
b) concorre alla definizione e alla realizzazione dei programmi e dei piani strategici aziendali per il perseguimento della migliore qualità dei servizi sanitari dell’Azienda;
c) emana direttive e istruzioni per l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Direttore generale e vigila sulla loro corretta attuazione;
d) è competente per la mobilità del personale fra le Strutture dell’azienda, ad esclusione di quello del ruolo amministrativo e di quello dirigenziale che rientra nelle funzioni non delegabili del DG , giusto punto F;
e) sovrintende all’appropriatezza clinica, organizzativa e della qualità delle prestazioni;
f) dirige i servizi sanitari aziendali ai fini organizzativo-gestionali e tecnico-sanitari;
g) assicura, attraverso i Direttori medici dei presidi, l’opportuna organizzazione dei servizi ospedalieri e sovrintende all’attività delle Direzioni mediche di presidio;
h) presiede il Comitato Infezioni Correlate all’Assistenza. (C.I.C.A.);
i) presiede il Comitato Buon Uso del Sangue;
j) è responsabile del governo clinico dell’azienda, che esercita attraverso i Direttori di Dipartimento;
k) collabora con il Direttore Generale all’attribuzione di obiettivi e risorse alle strutture aziendali sanitarie;
l) definisce i criteri generali per l’organizzazione delle Strutture sanitarie;
m) è preposto al controllo interno, ai fini della verifica dell’attività svolta dalle Unità Operative sanitarie, predisponendo la relativa relazione per il Direttore generale, nonché alla programmazione dell’attività di formazione ed aggiornamento per il personale operante nell’area;
n) predispone, con la collaborazione del Direttore Amministrativo e dello Staff della Direzione Generale, la relazione sanitaria annuale;
o) svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente atto, dai regolamenti aziendali attuativi ovvero delegatagli dal Direttore Generale.
Il rapporto con il Direttore sanitario può essere risolto da parte del Direttore Generale quando ricorrano:
- gravi motivi, tra i quali la reiterata inosservanza delle direttive impartite dal Direttore Generale che comporti il venir meno del rapporto fiduciario;
- violazione di leggi o del principio del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.
La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all’art. 3, comma 11, del D.lgs. 502/92 e s.m.i. o dei casi di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla vigente normativa in materia costituisce sempre causa di risoluzione del rapporto.
In caso d’assenza o impedimento temporaneo del Direttore sanitario, le sue funzioni sono svolte da altro dirigente in possesso dei requisiti di nomina ed individuato dal Direttore Generale. L’esercizio delle funzioni di supplenza del Direttore sanitario riveste carattere aggiuntivo e non dà luogo ad esercizio di funzioni in proprio né di compensi aggiuntivi che non siano quelli previsti dai regolamenti e dagli accordi contrattuali sulla retribuzione di risultato.