Il Direttore amministrativo coadiuva il Direttore generale nell’esercizio delle sue funzioni, assume diretta responsabilità delle funzioni ad esso attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti, con particolare riferimento all’art.3, comma 7, del D.lgs. 502/92 e s.m.i. e dall’art. 15, commi 1 e 3 della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., concorrendo, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione generale.
In relazione a tale caratterizzazione del ruolo, che ne comporta il pieno coinvolgimento nell’attività della Direzione Generale, le funzioni ad esso riconosciute sono riconducibili, in generale, a quelle di indirizzo/controllo anche per quanto concerne il rapporto con i dirigenti amministrativi e il personale amministrativo dell’Azienda.
Il Direttore amministrativo esercita altresì:
- le competenze ad esso delegate dal Direttore generale nelle forme di cui al presente Atto e quelle riguardanti il caso di sua assenza o di impedimento per il relativo periodo;
- le competenze, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna, attribuite dalla legislazione vigente, dal presente Atto, dai Regolamenti aziendali attuativi.
Esso, inoltre, formula proposte al Direttore generale, per le parti di competenza, ai fini della elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività, nonché per la nomina e la revoca dei responsabili delle Strutture organizzative professionali e funzionali di rilevanza amministrativa, tecnica o professionale, mentre per quanto concerne il personale non dirigenziale amministrativo, tecnico o professionale adotta, in conformità alla vigente normativa, i provvedimenti di mobilità interna tra le strutture dell’Azienda.
Il Direttore amministrativo, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, e segnatamente nell’ipotesi di vacanza dell’ufficio di Direttore generale, agisce in stretta collaborazione col Direttore Sanitario per assicurare la massima integrazione operativa fra area amministrativa e area sanitaria dell’Azienda.
Il Direttore amministrativo, di propria iniziativa, o nel caso di atti delegati, su indicazione del Direttore generale, può, in qualsiasi fase del procedimento, avocare a sé la trattazione diretta di affari che rivestano particolare rilevanza nel contesto delle competenze dell'area amministrativa, adottando tutti gli atti all'uopo necessari.
Il Direttore amministrativo sovrintende alla direzione delle Strutture amministrative dell’Azienda ed è responsabile del coordinamento e della funzionalità delle stesse, in conformità agli indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale.
Il Direttore amministrativo concorre al governo aziendale partecipando al processo di pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell’Azienda e coadiuva il Direttore generale nella definizione e direzione del sistema di governo economico-finanziario aziendale. Lo stesso svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalle leggi e dai regolamenti aziendali attuativi.
In particolare, svolge i seguenti compiti e funzioni:
a) formula proposte ed esprime parere obbligatorio non vincolante sugli atti del Direttore Generale, per gli aspetti o le materie di propria competenza;
b) concorre alla definizione e alla realizzazione dei programmi e dei piani strategici aziendali per il perseguimento della migliore qualità dei servizi sanitari dell’Azienda;
c) emana direttive e istruzioni per l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali definiti dal Direttore generale e vigila sulla loro corretta attuazione;
d) è competente per la mobilità del personale fra le Strutture dell’azienda, ad esclusione di quello del ruolo sanitario e di quello dirigenziale sulla base di ciò che è previsto dalle competenze non delegabili del DG giusto punto f;
e) emana direttive per la corretta applicazione delle disposizioni relative ai contratti di lavoro e partecipa alla negoziazione del budget;
f) è preposto all’attivazione, alla gestione e al controllo dei centri di costo;
g) esercita le funzioni e adotta gli atti di competenza del Direttore Generale, previo conferimento di delega, rispettando gli eventuali limiti di spesa determinati nella stessa;
h) definisce i criteri generali per l’organizzazione delle Strutture amministrative;
i) è preposto al controllo interno, ai fini della verifica dell’attività svolta dalle Unità Operative amministrative, tecniche e professionali, predisponendo la relativa relazione per il Direttore generale, nonché alla programmazione dell’attività di formazione ed aggiornamento per il personale operante nell’area;
j) determina gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli Uffici amministrativi;
k) collabora alla predisposizione della relazione sanitaria annuale;
l) esercita il controllo in materia di liti attive e passive, coordinando l’attività istruttoria e proponendo al Direttore Generale i provvedimenti da adottare;
m) cura la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo e di esercizio.
Il Direttore amministrativo, in caso di comprovato ritardo od omissioni da parte dei dirigenti preposti, può riservarsi la trattazione degli atti, previo assenso del Direttore Generale, dandone comunicazione al Responsabile interessato.
Il rapporto con il Direttore amministrativo può essere risolto da parte del Direttore Generale quando ricorrano:
- gravi motivi, tra i quali la reiterata inosservanza delle direttive impartite dal Direttore Generale che comporti il venir meno del rapporto fiduciario;
- violazione di leggi o del principio del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.
La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all’art. 3, comma 11, del D.lgs. 502/92 e s.m.i. o dei casi di incompatibilità e inconferibilità previsti dalla vigente normativa in materia costituisce sempre causa di risoluzione del rapporto.
In caso d’assenza o impedimento temporaneo del Direttore amministrativo, le sue funzioni sono svolte da altro dirigente in possesso dei requisiti di nomina ed individuato dal Direttore Generale. L’esercizio delle funzioni di supplenza del Direttore amministrativo riveste carattere aggiuntivo e non dà luogo ad esercizio di funzioni in proprio né di compensi aggiuntivi che non siano quelli previsti dai regolamenti e dagli accordi contrattuali sulla retribuzione di risultato.